Non profit

Diritto all’assegno per l’invalidità

Ecco i casi in cui l’erogazione della pensione viene sospesa.

di Giuseppe Foresti

Nel 1985 ho ottenuto dall?Usl la dichiarazione di invalidità civile superiore ai 2/3 e ho ottenuto l?assegno di invalidità per quell?anno. Poi ho lavorato. Solo nel 2002 ho fatto un?altra richiesta di assegno di inabilità scoprendo che, in base al reddito, ne avrei avuto diritto anche dal 98… R.M. (email)

Risponde Giuseppe Foresti
L?assegno mensile agli invalidi civili ha la finalità di sopperire alle esigenze economiche di chi è incollocato al lavoro, finché dura tale situazione, fermo restando che l?avvio dell?attività lavorativa comporta la perdita dell?assegno. Il limite di reddito per percepire tale assegno è, nel 2002, di 3.755,83 euro. Diversa è la pensione di inabilità che viene erogata a chi è riconosciuto invalido civile totale. Tale prestazione non è di per sé incompatibile con l?attività lavorativa ed è soggetta a un limite reddituale più elevato. Nel 2002 era 12.796,09 euro.
Nel caso formulato nel quesito è chiaro che per il periodo successivo al 1985 è stato perso il diritto a seguito dell?attività lavorativa. Se successivamente è stata riconosciuta, a seguito di richiesta, un?invalidità civile totale, la pensione di inabilità viene erogata dalla data della richiesta, se non viene superato il limite reddituale specificato.

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